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Il rimborso del credito nel 730 come avviene

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Come ogni anno, i contribuenti che presentano il modello 730attendono con ansia di sapere a quanto ammontano il credito vantato o le trattenute del debito che risultano dalla dichiarazione dei redditi.

Ma come avviene l’eventuale rimborso del credito o il pagamento di quanto dovuto?

Il risultato dell’elaborazione dei dati esposti nel modello base viene riportato nel prospetto di liquidazione Modello 730-3. Questo modello, congiuntamente alla copia della dichiarazione, deve essere consegnato al contribuente. Il Modello 730-3 è strutturato in diverse sezioni che contengono il riepilogo dei redditi, i calcoli delle imposte e delle detrazioni ed il prospetto di liquidazione che riepiloga il credito o il debito del contribuente.

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuano i rimborsi relativi all’IRPEF e alla cedolare secca che spettano al contribuente che vanta un credito.

Nel caso di modello 730/2019 presentato in assenza di sostituto, il rimborso del credito che emerge dalla dichiarazione è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate bancarie (o postali), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se non sono state fornite le coordinate bancarie, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere.

Per importi inferiori a 1.000 euro comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti. Per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.

Se dalla dichiarazione 730 presentata senza sostituto risulta un importo a debito, il CAF o il professionista trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate o, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che deve effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario (o postale) oppure in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, i versamenti dovuti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche. Se il modello 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata del sito internet, il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie.

Nel caso in cui dal modello 730/2019 del contribuente risulti un debito d’imposta, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve trattenere le somme dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’IRPEF e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale IRPEF, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’IRPEF.

Le somme dovute dal contribuente possono essere anche oggetto di rateazione e, in tal caso, il datore di lavoro o l’ente pensionistico trattengono le singole rate dagli importi dello stipendio o pensione.

Per i pensionati, queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre, anche se è stata richiesta la rateizzazione. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

Nel mese di novembre, invece, il datore di lavoro o l’ente pensionistico trattengono le somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca dovute dal contribuente.

Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

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